Il Contratto di Franchising è lo strumento che mette in relazione legale il franchisor e il franchisee. Secondo la legge italiana il contratto è definito dall’art. 1321 c.c. come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
ll contratto di franchising, o contratto di affiliazione commerciale, è un contratto speciale e atipico, che non è direttamente normato dal Codice Civile, come accade in genere, ma viene associato ai contratti di distribuzione.
Cosa significa? Avendo delle caratteristiche anomale rispetto ai tradizionali contratti, è stata creata una normativa speciale, che è confluita nella legge del 6 maggio 2004, n. 129, in vigore il 25 maggio 2004. Da questa data in poi il testo si applica a tutti i contratti di affiliazione commerciali in corso alla data stessa. È questo il momento in cui in Italia si è passati, di fatto, dalla dicitura “franchising” a quella di “affiliazione commerciale”.
Il contratto di franchising si sottoscrive solitamente insieme a un legale e/o un commercialista esperti in materia, che devono verificare la veridicità di quanto sottoposto secondo la legge di riferimento. In esso vi sono tutti i vincoli e gli obblighi che il franchisee ha nei confronti del franchisor e viceversa, sia nell’utilizzo del marchio che nell’espletamento del rapporto commerciale tra le parti. Il contratto di affiliazione commerciale è differente a seconda del tipo di franchising con cui ci si interfaccia e non andrebbe MAI standardizzato. Ogni franchising ha il suo, a seconda della sua impostazione e delle sue esigenze. In alcuni contratti, infatti, si troveranno diciture relative all’esclusiva di zona, alle sanzioni per recesso anticipato o al segreto industriale; in altri si troveranno anche riferimenti all’utilizzo del marchio o alla diffusione delle informazioni relative alla formazione interna; in altri ancora vi saranno clausole vessatorie per riaperture con marchi concorrenti o con altri franchising, e via dicendo.
Deve essere chiaro al franchisor quale sia la sua posizione rispetto ai franchisee per farsi redigere il contratto più chiaro ed etico possibile, mentre il franchisee che decide di sposare il progetto di franchising di una determinata azienda può far verificare il contratto di affiliazione da uno studio legale per essere sicuro di quello che sottoscrive e di conseguenza tutelarsi nel vincolo che andrà a creare, a miglior vantaggio della sua operatività. Il contratto, così come il Manuale Operativo, sono strumenti delicati che un franchisor e un franchisee dovrebbero valutare con attenzione, quindi. Se da un lato vanno sottoscritti con la massima cura, dall’altro vanno analizzati e letti con la massima attenzione, pena questioni legali e clausole vessatorie ingestibili nel tempo. Sono molte le cause contro franchising nate da contratti artefatti, copiati, abbozzati. Sono altrettante le casistiche di franchisee che non sono stati in grado di svincolarsi da contratti troppo rigidi. Un preaccordo, sottoscritto prima dell’adesione, consente di valutare la documentazione che il franchisor mette a disposizione, in modo che se ne tuteli le parti, al massimo delle possibilità. Il franchisor serio, che opera in modo etico, si avvale di professionisti capaci ed esperti nella sottoscrizione e stesura di contratti di affiliazione commerciale, per potersi tutelare nel tempo e dimostrare serietà verso il mercato.
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